Come leggere ed interpretare le etichette dei vini italiani
Le Etichette dei vini sono di massima importanza in quanto l’etichetta ci permette di identificare correttamente il vino e di valutare se quanto acquistato corrisponde alle nostre necessità o aspettative. Inoltre l’etichetta di un prodotto destinato all’alimentazione come il vino fornisce una garanzia di qualità dello stesso sotto la responsabilità del produttore e/o dell’imbottigliatore (come vedremo meglio nel seguito).
Nel seguito forniremo gli elementi base utili al consumatore e all’appassionato per comprendere gli elementi base delle Etichette per il vino italiano. Per scopi diversi da quello divulgativo è fatto obbligo di seguire le vigenti disposizioni di legge.
A seconda della tipologia e del suo posizionamento nella Piramide della Qualità, l’etichetta del vino prevede casistiche diverse a seconda che si tratti di vino senza classificazione di qualità (Vino da Tavola) oppure si tratti di un vino IG (a Indicazione Geografica) o DO (a Denominazione di Origine).
Gli elementi dell’Etichetta del vino
Le norme generali sulle etichette dei vini derivano dal Reg. UE Nr. 607/2009, che prevede, a seconda dei casi, alcuni elementi obbligatori e altri facoltativi. Elementi come il brand dell’azienda, il suo logo, il nome attribuito al prodotto ed altri elementi grafici relativi a certificazioni non obbligatorie, appartenenza a consorzi o associazione etc. sono facoltativi. Elementi obbligatori nelle etichette dei vini sono:
- L’imbottigliatore (se diverso dal produttore, identificato almeno dal nome e dal comune di provenienza o dal suo codice ICQRF, formato dalla sigla della provincia (AO per la regione Valle d’Aosta) e da un numero progressivo;
- La tipologia di vino o la denominazione, indicata per esteso;
- Il titolo alcolico espresso come percentuale in volume;
- Il volume del contenitore preceduto dal simbolo di stima (e), ai sensi delle norme dell’Unione Europea e italiane;
- Il lotto di produzione che garantisce la tracciabilità della partita di vino. Esso indica un insieme di unità di vendita (es. bottiglie) prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche. Esso è un’indicazione molto libera nella forma che può assumere, L’unica regola è che l’indicazione del lotto deve essere univoca. Nel caso degli spumanti metodo classico, il lotto non indica la data di imbottigliamento, che apre il periodo di tirage, bensì il momento della sboccatura, quando (con o senza
l’aggiunta di una liqueur d’expédition) viene materialmente effettuato il “confezionamento” per la distribuzione e la vendita; - La presenza di solfiti, che deve essere indicata se il tenore di SO2 (anidride solforosa)
totale nel vino (aggiunta o no durante il processo di vinificazione) è pari o superiore a 10 mg/l.
Tutte le indicazioni obbligatorie debbono comparire nello stesso campo visivo, ossia sull’etichetta frontale o sulla retroetichetta, ma senza bisogno di andarle a cercare girando il recipiente (art. 50, § 1, Reg. 607/2009).
Le etichette dei “Vini da Tavola” (senza classificazione IG o DO)
La sempre maggiore diffusione di vini a classificazione IG o DO (ossia IGT, DOC e DOCG) non ci deve far dimenticare che esiste sempre per il produttore la possibilità di mettere in commercio un vino che non risponde necessariamente ai requisiti di uno specifico disciplinare. Importante è quindi conoscere la struttura dell’etichetta di un vino da tavola. Il vino non a classificazione di qualità IG o DO deve rispettare alcune caratteristiche obbligatorie previste dall’Allegato IV del Reg. 479/2008 che sono:
- essere prodotto attraverso la fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve;
- avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol, sia esso naturale o dopo l’eventuale arricchimento;
- avere un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol;
- avere un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l.
Sull’etichetta essere apposta l’indicazione Vino seguita da un aggettivo che ne definisce il colore (bianco, rosso, rosato). Non è prevista, anzi è vietata l’indicazione dell’annata, intesa come anno di vendemmia delle uve e del vitigno o dei vitigni utilizzati per il vino.
Se supera il titolo alcolometrico del 15% in volume, un vino senza IG o DO potrà a seconda dei casi venir classificato in etichetta come vino liquorso, vino da uve appassite o vino da uve stramature. All. IV, §§ 3, 15 e 16, Reg. 479/2008);
I Vini varietali sono vini privi di IG e DO, che però possono riportare in etichetta l’indicazione del Vitigno e dell’Annata. I vini varietali possono essere prodotti solo con uno dei sette vitigni elencati all’allegato 4 del D.M. 13 agosto 2012 , vale a dire Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah.
Per indicare il tenore in zuccheri nell’etichetta (es. secco, dolce o amabile) per i vini da tavola, in assenza delle indicazioni del disciplinare esistono dei limiti stabiliti per legge e differenziati per il caso dei vini liquorosi rispetto alle altre tipologie. Per i vini liquorosi valgono i limiti: secco: fino a 40 g/l; semisecco o amabile: da 40 a 100 g/l; dolce : superiore a 100 g/l. Per i vini frizzanti e spumanti: secco: da 0 a 15 g/l; semisecco o abboccato: da 12 a 35 g/l; amabile: da 30 a 50 g/l; dolce: superiore a 45 g/l.
Le Etichette dei Vini con Indicazione Geografica o Denominazione d’Origine
Per i Vini a Indicazione Geografica (ossia IGP o con la menzione tradizionale IGT) e i Vini a Denominazione di Origine (ossia DOP o con le menzioni tradizionali DOC o DOCG) le diciture obbligatorie da inserire nell’etichetta del vino sono:
- La denominazione (es. “Barbaresco”);
- la dicitura della denominazione per esteso, ossia Indicazione Geografica Protetta (o Tipica) o Denominazione di Origine Protetta (o Controllata) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita. E’ vietato l’utilizzo delle rispettive sigle (DOP, DCOG etc.);
- La menzione aggiuntiva tradizionale o speciale (classico, superiore, riserva) o eventuale menzione del vitigno (se non già inclusi nella dicitura della denominazione). Tali indicazioni non devono essere scritti in caratteri più grandi di quelli usati per la denominazione;
- L’annata, vietata nei vini privi di IG o DO, diviene, se previsto dal disciplinare, obbligatoria per questi vini.
Le fascette e i contrassegni di stato per i vini DOP
I vini DOCG (ed anche i vini liquorosi e gli aromatizzati) sono obbligatoriamente dotati di una fascetta numerata (contrassegno di stato). La fascetta contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:
- l’emblema dello Stato;
- la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
- la sigla «DOCG» o «DOC», a seconda delle produzioni di cui trattasi;
- il numero progressivo e la serie alfanumerica;
- il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.
La fascetta dei vini DOP può essere integrata dal nome della denominazione o dall’eventuale «logo», purché previsto nel relativo disciplinare di produzione. La fascetta e’ applicata sui sistemi di chiusura dei recipienti in modo tale da impedirne la riutilizzazione. E le indicazioni in essa riportate, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata sui recipienti. Molte DOC, tra cui tutte quelle Piemontesi, hanno iniziato su base locale o regionale a dotarsi autonomamente di fascette di controllo numerate.
Etichette dei vini in lingue diverse dall’Italiano
Nelle zone d’Italia dove vige il bilinguismo (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano) sulle etichette dei vini possono essere usate diciture nella lingua locale (francese, sloveno e tedesco):
- Appellation d’origine contrôlé, Kontrolirano poreklo, Kontrollierte Ursprungsbezeichnung al posto della DOC;
- Appellation d’origine contrôlé et garantie, Kontrolirano in garantirano poreklo, Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung al posto della DOCG;
- Vin de pays, Deželma oznaka, Landwein al posto della IGT;
Le etichette dei vini spumanti
Gli spumanti hanno regole particolari per le loro etichette, in considerazione della loro
tecnica di produzione, che prevede una fase di elaborazione dopo la vinificazione
vera e propria (preparazione del vino base). Un’eccezione permette ai produttori di non dover scrivere in etichetta la denominazione per esteso. Un Asti o un Franciacorta possono non recare in etichetta la dicitura Denominazione di Origine Protetta o Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Per gli spumanti sono ammesse nell’EU le seguenti diciture, che possono aggiungersi in etichetta alla dicitura della denominazione:
- Vino spumante gassificato: solo per vini da tavola, prodotto addizionando anidride carbonica al vino base, con sovrapressione non inferiore ai 3 bar.
- Vino spumante (VS): l’anidride carbonica deve provenire in modo esclusivo dalla fermentazione; sovrapressione non inferiore ai 3 bar; titolo alcolometrico totale (svolto e potenziale) non inferiore a 8,5% vol.;
- Vino spumante di qualità (VSQ): l’anidride carbonica deve provenire in modo esclusivo dalla fermentazione; sovrapressione non inferiore ai 3,5 bar; titolo alcolometrico totale (svolto e potenziale) non inferiore a 9%vol.;
- Vino spumante aromatico di qualità (VSAQ): prodotto esclusivamente a partire uve di vitigni aromatici; l’anidride carbonica deve provenire in modo esclusivo dalla fermentazione; sovrapressione non inferiore ai 3 bar; titolo alcolometrico svolto non inferiore a 6%vol; titolo alcolometrico totale (svolto e potenziale) non inferiore a 9%vol.
Se lo spumante è elaborato mediante fermentazione in bottiglia e l’elaborazione, affinamento compreso, dura 9 o più mesi e la presa di spuma con permanenza sui lieviti dura più di 90 giorni e le fecce vengono rimosse tramite travasi o sboccatura, lo spumante può portare in etichetta la dicitura “fermentato in bottiglia“. Se si tratta di uno spumante IG o DO la dicitura può essere “metodo classico” o “metodo tradizionale“, negli altri casi la dicitura “metodo classico” non è ammessa.
Il contenuto zuccherino dello spumante viene indicato in etichetta usando le dizioni tradizionali che sono anche indicate nel Reg. 607/2009:
- dosaggio zero: inferiore a 3 g/l; lo spumante non ha subito aggiunta di di zucchero dopo la presa di spuma;
- extra-brut: compreso tra 0 e 6 g/l;
- brut: inferiore a 15 g/l;
- extra-dry: compreso tra 12 e 20 g/l;
- dry: compreso tra 17 e 35 g/l;
- demi-sec: compreso tra 33 e 50 g/l;
- dolce: se superiore a 50 g/l.
I vini spumanti DOP e IGP utilizzano la bottiglia champagnotta con tappo a fungo e gabbietta. I vini frizzanti e i mosti d’uva parzialmente fermentati, se DOP o IGP con opportuna dicitura in etichetta possono essere anche imbottigliati in champagnotta ma solo con tappo raso.
Le etichette per gli altri tipi di vino
Per completare l’elenco delle etichette per i vini previsti dal Reg. 479/2008) rimangono il vino frizzante gassificato, il vino frizzante e il mosto parzialmente fermentato. Le caratteristiche di questi vini sono le seguenti:
- Vino frizzante gassificato: alcool svolto non inferiore a 7 % vol e alcool totale non inferiore a 9 % vol; sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, compresa tra 1 e 2,5 bar;
- Vino frizzante: alcool svolto non inferiore a 7 % vol e alcool totale non inferiore a 9 % vol; sovrappressione dovuta all’anidride carbonica ottenuta dalla fermentazione compresa tra 1 e 2,5 bar;
- Mosto parzialmente fermentato: alcool svolto superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico totale. Il mosto parzialmente fermentato può avere in etichetta l’indicazione “filtrato dolce”.
Le etichette dei Vini Biologici e Biodinamici
La certificazione di agricolura biologica è una realtà normata a livello europeo dal 1991. Il “vino biologico” nasce però ufficialmente solo nel 1992, prima di tale data era solamente possibile inserire nell’etichetta del vino l’indicazione “prodotto con uve da agricoltura biologica“. A partire dalla vendemmia 2012 può venir usata la dizione “vino biologico” e può essere riprodotto in etichetta il logo biologico UE riportando nell’etichetta anche gli estremi della certificazione e dell’organismo incaricato.
A oggi non esiste invece una regolamentazione Europea relativa al vino biodinamico. E’ comunque possibile inserire in etichetta uno dei marchi collettivi volontari relativi alla pratica di agricoltura biodinamica purchè non accompagnato da diciture laudative o non verificabili.