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Il corso sul vino di Quattrocalici - Le Denominazioni di origine e il vino

Disciplinari dei vini in Italia

I Disciplinari contengono le regole per la produzione dei vini a denominazione di origine e ne stabiliscono la caratteristiche organolettiche.

disciplinari e denominazioni di origine

I Disciplinari di produzione per le Denominazioni di Origine del Vino

Il  Regolamento Comunitario Nr.823 del 1987, recepito con la Legge Nr.164 del 10/02/1992, integrava le precedenti disposizioni del e le armonizzava col regolamento Europeo e disponeva inoltre che i Disciplinari che regolano la produzione vitivinicola contenessero, tra l’altro, precise indicazioni riguardo a:

1) Zona di produzione
2) Base ampelografica (vitigni ammessi e loro percentuali)
3) Norme per la viticoltura (tra cui l’indicazione delle rese per ettaro)
4) Norme per la vinificazione (tra cui l’indicazione del titolo alcolometrico)
5) Norme per l’etichettatura ed il confezionamento
6) Tipologia e caratteristiche dei vini al consumo

Attualmente le norme che riguardano i disciplinari delle denominazioni sono ancora attuali, mentre la classificazione dei vini a denominazione di origine ha subito ulteriori aggiornamenti per armonizzare la disciplina complessiva delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

 Le Denominazioni di Origine, i disciplinari e la tutela della Qualità

Denominazioni di Origine e sottozone

I disciplinari delle DOC prevedono che oltre alla denominazione obbligatoria corrispondente alla zona di produzione, possano venir indicate, a seconda di quanto previsto dai disciplinari, delle Sottozone che delimitano maggiormente provenienza e caratteristiche del vino. Tali sottozone ed i requisiti per la denominazione sono normati dal disciplinare. Può anche venir fatto riferimento al comune di provenienza, alla vigna o parcella o particolare da cui esclusivamente provengano le uve con cui è prodotto il vino. Però “I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT“. Inoltre, l’art.4 della legge 164 del 10 febbraio 1992 prevede che: “Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura “DOCG” o “DOC”, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione“.

Menzioni di qualità riferite alle tipologie dei vini

L’articolo 5 della succitata legge prevede l’uso di specifiche menzioni, in particolare:

  1. La specificazione “classico” e’ riservata ai vini non spumanti della zona di origine piu’ antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa DOCG o DOC.
  2. La menzione “riserva” e’ riservata ai prodotti aventi le caratteristiche del superiore (ivi compresa la gradazione piu’ elevata) e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento previsto obbligatoriamente non inferiore ad anni 2.
  3. La menzione “novello” e’ riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e CEE.
Vitigni ammessi alla produzione dei vini a denominazione

L’articolo 8 prevede il divieto di utilizzo per i vini DOC e DOCG di uve derivate sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i “raccomandati” e gli “autorizzati“, o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Inoltre “E’ altresì vietato, su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica“.

Norme per il riconoscimento delle DOCG

Si prevede poi anche che (art.8.1): “Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale“. Inoltre (art.8.5): “Il riconoscimento di DOCG deve prendere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni“.

Analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini DOC e DOCG

L’art 13.1 prevede che “I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell’utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l’esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell’imbottigliamento. La certificazione positiva dell’analisi e dell’esame è condizione per l’utilizzazione della DOCG e della DOC“.

Norme per l’etichettatura

L’art. 21.1. prevede che “per i vini DOC e DOCG il nome di vitigno deve seguire le diciture “denominazione di origine controllata” e “denominazione di origine controllata e garantita” ed avere caratteri tipografici non superiori a quelli utilizzati per il nome geografico, fatte salve le deroghe approvate nei disciplinari“. A seguire, il nome dell’eventuale sottozona o indicazione geografica più restrittiva può essere fatto seguire, sempre con caratteri tipografici non superiori a quelli precedenti.

Recipienti ammessi per l’imbottigliamento

I recipienti usati per l’imbottigliamento di vini DOC e DOCG devono essere di foggia tradizionale che rispetti il consolidato uso e sono esclusi recipienti di “spinta fantasia” (art. 22.1). “E’ vietato l’uso di materiali diversi da vetro, cristallo, porcellana e legno per
recipienti di capacità fino a cinque litri” (art.22.2). La chiusura deve essere effettuata con tappi di sughero o altro materiale atto ad assicurare la buona conservazione del prodotto ed a salvaguardare l’immagine dello stesso, e le chiusure ad avvitamento debbono essere espressamente consentite da ciascun disciplinare di produzione (art. 22.3 e 22.4). I vini con denominazione di origine “controllata e garantita” devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato (art.22.6).

Marcello Leder
Marcello Leder

Sommelier AIS, divulgatore nel campo del vino e dell'enogastronomia. Ha fondato nel 2011 il portale Quattrocalici, divenuto punto di riferimento per la cultura del vino in Italia, ed è autore della sua struttura e di tutti i suoi contenuti.

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