Il Chianti DOCG è una delle denominazioni vinicole italiane più conosciute nel mondo. Viene prodotto in un’ampia area collinare della Toscana centrale, distinta dal territorio del Chianti Classico DOCG, che possiede una denominazione e un disciplinare autonomi. Il vino nasce principalmente dal Sangiovese, vitigno capace di esprimere profili differenti secondo i suoli, le altitudini e le condizioni climatiche delle diverse zone di produzione.
La viticoltura nella Toscana centrale ha origini molto antiche, risalenti almeno all’epoca etrusca. Durante il Medioevo il vino divenne uno dei prodotti agricoli più importanti del territorio e il nome Chianti iniziò progressivamente a identificare vini rossi apprezzati anche fuori dalla regione.
Nel 1716 il granduca Cosimo III de’ Medici delimitò una prima zona ufficiale di produzione del Chianti. Con l’aumento della notorietà del vino, tuttavia, il nome iniziò a essere utilizzato anche per produzioni provenienti dai territori circostanti.
Nel XIX secolo il barone Bettino Ricasoli contribuì alla definizione del moderno vino Chianti, attribuendo al Sangiovese un ruolo centrale e affiancandogli tradizionalmente Canaiolo e uve bianche.
Nel 1932 la zona di produzione venne notevolmente ampliata e suddivisa in aree geografiche più specifiche. Il Chianti ottenne la DOC nel 1967 e la DOCG nel 1984. Dal 1996 il territorio storico è tutelato separatamente dalla denominazione Chianti Classico DOCG e non può essere utilizzato per produrre Chianti DOCG. Il disciplinare del Chianti è stato nuovamente modificato nel giugno 2026, con l’introduzione della tipologia Rosé e della sottozona Terre di Vinci.
La zona del Chianti DOCG si estende nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, occupando una vasta parte della Toscana centrale. Il territorio comprende ambienti molto differenti, dalle colline prossime agli Appennini alle aree più miti influenzate dalla valle dell’Arno e dalla vicinanza del Mar Tirreno.
Il paesaggio è prevalentemente collinare, con vigneti alternati a oliveti, boschi, seminativi e borghi storici. I vigneti destinati alla denominazione devono trovarsi su terreni collinari con giacitura e orientamento adatti alla produzione di uve di qualità.
I suoli sono estremamente variabili. Nelle zone interne prevalgono formazioni di galestro, alberese, arenarie, marne e argille, mentre nelle aree più occidentali sono frequenti depositi sabbiosi, limosi e di origine marina.
Anche il clima cambia sensibilmente da una zona all’altra. Le aree più elevate e interne presentano maggiori escursioni termiche e maturazioni più lente, mentre quelle occidentali e meridionali godono generalmente di condizioni più calde e mediterranee. Questa diversità ambientale spiega la pluralità degli stili compresi nella denominazione.
Il Chianti DOCG, escluse le versioni Rosé, deve essere prodotto con una percentuale di Sangiovese compresa tra il 60 e il 100%.
Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana. Le varietà a bacca bianca, utilizzate singolarmente o congiuntamente, non possono superare il 10%, mentre Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon non possono superare complessivamente il 15%. Per la sottozona Colli Senesi il limite complessivo dei due Cabernet è ridotto al 10%.
Tra i vitigni complementari più diffusi figurano Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga.
Il Sangiovese apporta acidità, tannini e profumi di ciliegia, viola ed erbe aromatiche. Il Canaiolo contribuisce con morbidezza e frutto, mentre Colorino e Cabernet possono aumentare intensità cromatica e struttura. Le uve bianche, oggi utilizzate meno frequentemente, possono alleggerire il colore e rendere il vino più fragrante.
I nuovi impianti devono avere una densità minima di 4.100 ceppi per ettaro, che sale a 4.500 per la sottozona Rufina. È vietato l’allevamento a tendone, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima della tipologia Chianti è di 11 tonnellate di uva per ettaro. Per il Chianti Superiore e per le sottozone sono previste rese inferiori, comprese tra 9 e 9,5 tonnellate per ettaro, mentre per Colli Fiorentini, Colli Senesi e Terre di Vinci il limite è fissato a 9 tonnellate.
La vinificazione avviene tradizionalmente in rosso, mediante fermentazione e macerazione del mosto sulle bucce. La durata del contatto varia secondo lo stile ricercato, dalla versione giovane e fruttata ai vini più strutturati destinati all’invecchiamento.
Il disciplinare ammette la tradizionale pratica del governo all’uso toscano, consistente nella lenta rifermentazione del vino appena svinato con una quantità di uve leggermente appassite. Questa tecnica può aumentare morbidezza, vivacità e rotondità del vino, ma non è ammessa per la tipologia Rosé.
La resa massima dell’uva in vino è fissata al 70%. Il Chianti base può essere immesso al consumo dal 1º marzo successivo alla vendemmia. Date più avanzate sono previste per alcune sottozone e per il Superiore.
Il Chianti Riserva, anche con indicazione di sottozona, deve essere sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento, calcolati dal 1º gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Il disciplinare non impone uno specifico recipiente, consentendo l’impiego di acciaio, cemento, botti grandi, tonneaux o barrique.
Il disciplinare contempla le seguenti tipologie:
Il Chianti base deve presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% vol., che sale a 12,5% per la Riserva e il Superiore. I vini con indicazione di sottozona devono raggiungere almeno 12% vol.; per le Riserve di sottozona il minimo è generalmente 12,5% vol., elevato a 13% per il Chianti Colli Senesi Riserva.
La nuova tipologia Chianti Rosé DOCG, introdotta nel 2026, deve contenere almeno il 60% di Sangiovese e può essere completata da specifici vitigni bianchi e neri autorizzati dal disciplinare. È caratterizzata da colore rosa tenue, profumi fruttati e gusto secco e fresco.
Le sottozone sono aree geografiche delimitate all’interno della più ampia denominazione Chianti. La loro indicazione in etichetta consente di precisare l’origine delle uve e identifica vini sottoposti a norme generalmente più restrittive rispetto al Chianti senza specificazione geografica.
Il disciplinare vigente riconosce otto sottozone:
Il Chianti Colli Aretini proviene dalle colline della provincia di Arezzo e presenta generalmente un profilo fresco, fruttato e moderatamente strutturato.
Il Chianti Colli Fiorentini è prodotto nelle colline che circondano Firenze, escluse le aree appartenenti al Chianti Classico. È spesso caratterizzato da equilibrio, profumi floreali e buona trama tannica.
Il Chianti Colli Senesi occupa una vasta area della provincia di Siena, esterna alle zone del Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Vino Nobile di Montepulciano. La varietà dei territori dà origine a vini differenti, generalmente dotati di struttura e calore.
Il Chianti Colline Pisane nasce nelle aree collinari della provincia di Pisa, influenzate dal clima più mite e dalle correnti provenienti dal Tirreno. I vini risultano spesso morbidi, fruttati e di pronta bevibilità.
Il Chianti Montalbano è prodotto sulle colline comprese tra Firenze, Prato e Pistoia. Il clima relativamente mite e i terreni diversificati favoriscono vini armonici, fragranti e di media struttura.
Il Chianti Montespertoli interessa il territorio dell’omonimo comune fiorentino. È stato riconosciuto come sottozona nel 1997 e produce vini generalmente sapidi, fruttati e caratterizzati da buona freschezza.
Il Chianti Rufina, prodotto nelle colline a nord-est di Firenze, è influenzato dall’altitudine e dalla vicinanza dell’Appennino. Le escursioni termiche e la maturazione più lenta favoriscono vini eleganti, freschi, tannici e particolarmente adatti all’invecchiamento.
La nuova sottozona Chianti Terre di Vinci, introdotta nel 2026, comprende aree viticole legate al territorio natale di Leonardo da Vinci. Il disciplinare le assegna rese più contenute e un’immissione al consumo non anteriore al 1º settembre dell’anno successivo alla vendemmia.
L’indicazione della sottozona in etichetta è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dal relativo territorio. Anche vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono rispettare le condizioni territoriali stabilite dal disciplinare, fatte salve le deroghe espressamente autorizzate. Le sottozone possono essere utilizzate anche per le versioni Riserva e, in base al disciplinare del 2026, per la tipologia Rosé.
Chianti DOCG
| Creata nel | 1996 |
| Prima approvazione | Approvata DOC con D.P.R. 09.08.1967, G.U. 217 del 30.08.1967 |
| Approvata come DOCG | Approvata DOCG con D.P.R. 02.07.1984, G.U. 290 del 20.10.1984 |
| Ultimi aggiornamenti | Ultime modifiche introdotte dal Decreto ministeriale 5 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026 |
| Regione | Toscana |
| Province | Arezzo, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Prato |
| Tipo di denominazione | DOCG |
| Zona di produzione | Vari comuni in provincia di Arezzo, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Prato |
| Merceologia | Vino |
| Sottozone | Chianti DOCG sottozona Colli Aretini, Chianti DOCG sottozona Colli Fiorentini, Chianti DOCG sottozona Colli Senesi, Chianti DOCG sottozona Colline Pisane, Chianti DOCG sottozona Montalbano, Chianti DOCG sottozona Montespertoli, Chianti DOCG sottozona Rufina, Chianti DOCG sottozona Terre di Vinci |
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