La Cirò Classico DOCG è una denominazione calabrese della provincia di Crotone riservata esclusivamente a un vino rosso prodotto nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina. Il vitigno fondamentale è il Gaglioppo, che deve rappresentare almeno il 90% dell’uvaggio; possono concorrere, complessivamente fino al 10%, Magliocco e Greco Nero.
La denominazione nasce dalla valorizzazione autonoma della storica zona “Classico” del Cirò DOC e prevede regole particolarmente selettive: resa massima di 8 t/ha, titolo alcolometrico naturale minimo delle uve del 13% vol., almeno 36 mesi di invecchiamento, dei quali almeno 6 in contenitori di legno, e imbottigliamento nella zona di produzione.
La viticoltura nell’area di Cirò ha origini antichissime ed è tradizionalmente collegata alla colonizzazione greca della costa ionica calabrese. Il disciplinare richiama l’antica Krimisa o Cremissa, insediamento greco localizzato nell’area dell’attuale Cirò Marina, e la lunga continuità della produzione vinicola durante l’età romana e nei secoli successivi.
Il vino di Cirò ha mantenuto nel tempo una forte identificazione con il Gaglioppo, vitigno perfettamente adattato alle condizioni climatiche e pedologiche della costa crotonese.
La moderna tutela della denominazione risale al riconoscimento del Cirò DOC nel 1969. All’interno di quella denominazione erano previste anche le tipologie Cirò Classico, Classico Superiore e Classico Superiore Riserva, riservate alle uve provenienti dai territori di Cirò e Cirò Marina.
Il percorso verso una denominazione autonoma iniziò formalmente con la proposta di riconoscimento della nuova Cirò Classico DOP/DOCG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana nel dicembre 2023. La domanda venne trasmessa alla Commissione europea il 18 marzo 2024 e, dopo le osservazioni europee, il disciplinare venne consolidato nel luglio 2024.
La procedura si concluse con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1518 della Commissione del 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 25 luglio 2025, che ha iscritto “Cirò Classico” come nuova DOP autonoma nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. In Italia la denominazione è classificata con la menzione tradizionale DOCG.
La separazione ha comportato anche una conseguente revisione del disciplinare della Cirò DOC, dal quale nel 2025 sono state eliminate le precedenti tipologie Classico, proprio perché ormai confluite nella nuova denominazione autonoma.
La zona di produzione della Cirò Classico DOCG comprende integralmente soltanto due comuni della provincia di Crotone:
Cirò e Cirò Marina.
Il territorio si sviluppa dalla costa ionica verso le colline dell’entroterra, dal livello del mare fino a circa 462 metri di altitudine. Il comprensorio misura complessivamente circa 9.000 ettari, si estende per circa 15 km lungo la costa e penetra per circa 10 km verso l’interno.
Dalla fascia litoranea si passa alle terrazze poste a ovest di Punta Alice, quindi a colline dal profilo generalmente regolare e, nelle aree più interne, a rilievi più ripidi.
I suoli sono prevalentemente di origine sedimentaria, spesso sabbiosi o conglomeratici sulle colline e più ricchi di argilla nelle terrazze di origine fluviale. Sono generalmente poveri di sostanza organica, ben drenati e ricchi di scheletro e minerali.
Dal punto di vista climatico, il territorio è compreso tra il mare Ionio a est e i rilievi della Sila a ovest. Questa posizione favorisce ventilazione e importanti escursioni termiche, soprattutto nelle aree collinari interne.
Il disciplinare collega esplicitamente queste condizioni alla maturazione del Gaglioppo e alla particolare intensità aromatica e speziata del vino.
La Cirò Classico DOCG deve essere ottenuta da:
Il Gaglioppo è quindi nettamente dominante e costituisce l’elemento varietale fondamentale della denominazione.
Per i nuovi impianti e i reimpianti è prevista una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro.
Le forme di allevamento ammesse sono:
alberello; spalliera con potatura a cordone speronato.
La resa massima è limitata a 8 tonnellate di uva per ettaro. Anche nelle annate particolarmente favorevoli la produzione deve essere ricondotta entro questo limite; se la produzione supera del 20% la resa autorizzata, decade il diritto alla denominazione per l’intera partita.
È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% vol.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno dei comuni di Cirò e Cirò Marina.
Anche l’imbottigliamento deve avvenire nella zona delimitata, salvo eventuali deroghe riconosciute alle imprese titolari di diritti preesistenti.
Questa scelta viene motivata nel disciplinare con la necessità di preservare qualità, origine e caratteristiche organolettiche del vino evitando lunghi trasferimenti prima del confezionamento.
La resa massima delle uve in vino è pari al 70%. Qualora venga superato il 70% ma non il 75%, l’eccedenza perde il diritto alla DOCG; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per tutta la partita.
Uno degli elementi più caratterizzanti della nuova DOCG è il lungo periodo minimo di maturazione.
Il Cirò Classico DOCG può essere immesso al consumo soltanto dopo almeno 36 mesi di invecchiamento, dei quali almeno 6 mesi in contenitori di legno.
Il periodo viene calcolato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
Il disciplinare non stabilisce invece un periodo minimo obbligatorio di affinamento in bottiglia.
La lunga maturazione rappresenta quindi una differenza importante rispetto alle espressioni più immediate del Cirò DOC e costituisce uno degli elementi utilizzati per giustificare il riconoscimento autonomo della DOCG.
A differenza della precedente articolazione del Cirò DOC, il disciplinare della nuova denominazione contempla una sola tipologia:
Cirò Classico DOCG.
Le altre tipologie, quali Superiore e Riserva appartenevano alla precedente organizzazione del Cirò DOC e non vanno quindi trasferite automaticamente alla nuova DOCG.
Non è prevista neppure la menzione Vigna nel disciplinare vigente.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Non possono essere aggiunte qualificazioni come extra, scelto, fine, selezionato, vecchio o espressioni analoghe.
Il vino deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; sono esclusi i tappi realizzati con polimeri sintetici.
All’immissione al consumo il Cirò Classico DOCG deve presentare:
Il colore è rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.
Il profumo è intenso e complesso, caratterizzato da sentori di frutta rossa e spezie.
Al palato è secco, di corpo, armonico e persistente.
Il Gaglioppo conferisce normalmente note di ciliegia, amarena e piccoli frutti rossi, accompagnate da sensazioni speziate, erbacee e mediterranee. Con l’invecchiamento possono emergere profumi più evoluti di tabacco, cuoio, liquirizia e spezie.
La componente tannica è generalmente evidente in gioventù, mentre i 36 mesi minimi di maturazione, compreso il passaggio in legno, favoriscono una progressiva integrazione dei tannini e una maggiore complessità aromatica. Il disciplinare stesso sottolinea come l’invecchiamento minimo di tre anni contribuisca a rendere più evidente la trama speziata e a completare il profilo gustativo del vino.
Cirò Classico DOCG
| Vitigno | Colore bacca | |
|---|---|---|
| Gaglioppo | ![]() | Bacca nera |
| Magliocco | ![]() | Bacca nera |
| Greco Nero | ![]() | Bacca nera |
| Nome | Regione | La Guida Vini di Quattrocalici | Tipo |
|---|---|---|---|
| Cirò classico DOCG | Calabria | Uvaggi rossi | Vino fermo |
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