LE TIPOLOGIE DEI VINI NELLE DENOMINAZIONI – Quattrocalici

Irpinia DOC Falanghina

Irpinia DOC cartina

Il vino Irpinia DOC Falanghina

Il vino Irpinia DOC Falanghina è una delle tipologie di vino previste dalla denominazione Irpinia DOC, una DOC della regione . I disciplinari delle denominazioni DOC prevedono al loro interno specifiche tipologie di vino, che si caratterizzano per la loro composizione ampelografica, ossia per i vitigni ammessi per la loro produzione, per le procedure di vinificazione e per le specifiche caratteristiche organolettiche del vino. I vitigni che rientrano nella composizione del vino Irpinia DOC Falanghina sono Falanghina min.85%. Le caratteristiche organolettiche del Irpinia DOC Falanghina prevedono un colore Giallo paglierino, Giallo paglierino con riflessi verdolini. Il profilo olfattivo del vino Irpinia DOC Falanghina è Floreale, Fruttato e al palato risulta secco, caratteristico.

Irpinia DOC Falanghina: I dettagli del vino

DenominazioneIrpinia DOC
Zona di produzioneL’intera provincia di Avellino
VitigniFalanghina
Tipo denominazioneDOC
Colore vinobianco
Tipo vinoVino fermo
Dolcezza vinosecco
Regione vinoCampania

Irpinia DOC Falanghina: caratteristiche del vino

Le caratteristiche del vino Irpinia DOC Falanghina si esprimono anche attraverso i principali parametri i cui valori minimi sono richiesti da disciplinare, per questa come per tutte le altre tipologie dei vini della Irpinia DOC.
Acidità min.4,5 g/l
Alcool11,00%
Composizione vinoFalanghina min.85%
Estratto secco min.16,0 g/l
Affinamento minimonon richiesto
Menzioni aggiuntiveE’ consentito l’uso della menzione Vigna

Irpinia DOC Falanghina: la degustazione del vino

Il disciplinare della Irpinia DOC prevede per la tipologia Irpinia DOC Falanghina delle specifiche caratteristiche organolettiche, riportate qui di seguito.

Irpinia DOC Falanghina: i vitigni utilizzati

La tabella più in basso riporta i vitigni esplicitamente menzionati nel disciplinare della Irpinia DOC per la tipologia Irpinia DOC Falanghina, ossia Falanghina min.85%. La eventuale frazione restante si rifierisce a vitigni con bacca dello stesso colore, autorizzati per la regione Campania.