La denominazione d’origine protetta “Prosciutto di Carpegna” è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del “Prosciutto di Carpegna” debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche. I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi. All’atto della immissione al consumo il “Prosciutto di Carpegna” deve presentare le seguenti caratteristiche fisicheed organolettiche: – Forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all’anca; – Peso: non inferiore a 8 kg; – Aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all’esterno. Caratteristiche organolettiche: – Profumo: delicato e penetrante di carne stagionata; – Gusto: delicato e fragrante; – Consistenza: tenera ed elastica delle carni;
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