A questa domanda risponde l‘art. 33 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino – Testo Unico Vino), che stabilisce i Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG:
“Il riconoscimento della DOCG e’ riservato ai vini gia’ riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC”.
Per completezza di informazione, lo stesso articolo, al secondo capoverso, spiega i requisiti minimi per il passaggio di una denominazione da IGT a DOC:
“Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell’ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.”
Nel terzo capoverso scopriamo i requisiti minimi per la certificazione di un vino come IGT:
“Il riconoscimento dell’IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio.”