Il Glossario del vino di Quattrocalici

DOC

Tipi di Denominazione

vini doc

Le Denominazioni DOC per i vini Italiani

DOC significa Denominazione di Origine Controllata. E’ un tipo di denominazione usata per i vini e che ricade sotto l’ombrello di Denominazione Europea DOP (Denominazioni di Origine Protette), in uso 2009. Da quell’anno la sigla DOC viene considerata “menzione tradizionale” e può comunque essere riportata nelle etichette dei vini in luogo della menzione ufficiale DOP, come peraltro avviene nella più parte dei casi. In Italia vi sono 332 denominazioni DOC (2019).

Breve storia delle DOC Italiane

Le denominazioni DOC per il vino, vedono la nascita con la legge 930/1963, che per la prima volta dava al settore una tutela organizzata a livello nazionale. La legge del 1963 ha creato un sistema di classificazione per i vini italiani basato sulla loro origine geografica e sulle pratiche di produzione tradizionali praticate nei territori, che è stato poi esteso a livello europeo anche ai prodotti agroalimentari, sotto l’ombrello delle DOP, che includevano anche le preesistenti DOC, nella categoria merceologica dedicata ai vini.

I requisiti per l’ottenimento di una DOC

Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche sotto un nome diverso, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell’ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le sottozone o altre aree delimitate all’interno delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il 51 per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. Per i dettagli, si veda art. 28, comma 1 e art. 33, comma 1,2, Legge 238/2016.