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Come nasce una nuova Denominazione?

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La nascita di una denominazione

Una domanda che sorge abbastanza spontanea, considerando la complessità del panorama delle Denominazioni di Origine Italiane, è (nel caso dei vini), “Come nasce una nuova DOC?“, o, più in generale, “Come nasce una nuova denominazione?

Nel caso specifico del vino, con il col DM 30.11.2011, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha trasmesso alla Commissione Europea i disciplinari consolidati delle Denominazioni di Origine dei Vini Italiani. A partire dal 2012, tutte le nuove denominazioni di origine devono essere sottoposte ad approvazione da parte della Comunità Europea.

Le nuove denominazioni per il vino

Il DM 61, dell’ 8 aprile 2010, dice che: “Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche’ delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009”.

Per poter essere legittimati alla presentazione della domanda, i produttori interessati devono costituirsi in associazione o essere riuniti in un consorzio, del quale possono far parte soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della relativa denominazione. Tra gli scopi sociali dell’Associazione ci deve essere la registrazione del prodotto per il quale si presenta la domanda (o tale volontà deve essere almeno stata deliberata dall’assemblea dei soci).

L’associazione o consorzio presenta domanda in Regione, ai sensi del D.M 16 dicembre 2010. Entro 60 giorni, la Regione convoca il Comitato Vitivinicolo e provvede alla pubblicazione della domanda sul BUR (Bollettino Ufficiale delle Regioni). La domanda deve essere conforme a quanto disposto dalla succitata legge 61,2010, che si inquadra nel contesto della “Nuova OCM Vino”, ossia l’insieme delle norme comunitarie che definisce l’ Organizzazione Comune di Mercato per il settore vitivinicolo, che sono riportate nel Regolamento CE Nr.479/08.

Se l’esito della verifica è positivo, la pratica viene trasmessa al Ministero (MIPAAF), che a sua volta effettua le verifiche del caso ed entro 45 giorni convoca una riunione di pubblico accertamento (modalità contentute nel D.M 16 dicembre 2010) e, se l’esito è positivo, entro 60 giorni pubblica la domanda sulla Gazzetta Ufficiale, e passa la pratica alla Commissione Europea, che la prende in carico, pubblicando la domanda sulla G.U. della Comunità Europea.

Il Comitato Nazionale Vini si incarica della stesura del disciplinare, che deve poi essere approvato con decreto ministeriale. Il Comitato nazionale vini DOP e IGP è un Organo del Ministero che con la nuova OCM vitivinicola è responsabile della procedura preliminare nazionale in merito ai disciplinari delle DOP e IGP dei vini da presentare alla Commissione UE per l’approvazione.

Caratteristiche dei Disciplinari DOP e IGP

Nei disciplinari di produzione sono contenute tutte le regole per la produzione e la commercializzazione dei prodotti DOP e IGP, vengono infatti definite:

  • le zone geografiche di produzione;
  • i vitigni;
  • la tipologia del terreno di coltivazione dell’uva;
  • la resa dell’uva in vino (per evitare un eccessivo sfruttamento della vite);
  • le tecnologie di produzione e di invecchiamento;
  • le caratteristiche del prodotto finito (acidità, estratto secco, gradazione alcolica minima, peculiarità organolettiche);
  • le eventuali qualificazioni del vino al momento della commercializzazione.

Il caso delle DOC e DOCG

La normativa nazionale italiana, così come espresso nella legge 61, 2010, prevede che i vini DOP vengano affiancati alle sigle nazionali (menzioni tradizionali) DOCG e DOC. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni, che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l’esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell’imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG.

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